Statuto dellĠAssociazione Sportiva DilettantisticaAS.TRA. ROMA
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Articolo
1 - Denominazione e Sede
E' costituita in Roma, in via Pietro Cartoni 16, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata: ÒAssociazione Sportiva Dilettantistica AS.TRA. ROMAÓ.
Articolo 1 bis L'associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonch agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo
2 - Scopo
L'associazione
apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dellĠassociazione non
potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di
gestione nonch fondi, riserve o capitale
Essa
ha per finalit lo sviluppo e la diffusione di attivit sportive
dilettantistiche connesse alla disciplina dellĠAtletica Leggera, con
possibilit di estendere la promozione ad altre discipline, comunque intese
come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione
di ogni forma di attivit agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di
attivit motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica sportiva.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potr, tra
l'altro, svolgere l'attivit di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica
della disciplina dellĠAtletica Leggera, nonch lo svolgimento di attivit
didattica per lĠavvio, lĠaggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento
della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede
lĠassociazione potr svolgere attivit ricreativa in favore dei propri soci,
ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna,
a tal fine, a tesserare alla federazione nazionale di appartenenza tutti coloro
che usufruiranno di detti servizi ricreativi.
L'associazione
altres caratterizzata dalla democraticit della struttura, dallĠuguaglianza
dei diritti di tutti gli associati, dall'elettivit e gratuit delle cariche
associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatoriet
del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie,
personali e gratuite dei propri aderenti e non pu assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare
il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue
attivit.
L'associazione
accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del
Coni, nonch agli statuti e ai regolamenti della
federazione e/o dellĠente di promozione sportiva di appartenenza sia nazionale
che internazionale e sĠimpegna ad accettare eventuali provvedimenti
disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a
suo carico, nonch le decisioni che le autorit federali dovessero prendere in
tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivit
sportiva.
Costituiscono
quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei
regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione
o alla gestione delle societ affiliate.
L'associazione
sĠimpegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti
tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di
voto nelle assemblee federali.
Articolo
3 - Durata
La
durata dell'associazione illimitata e la stessa potr essere sciolta solo con
delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo
4 - Domanda di ammissione
Possono
far parte dell'associazione, in qualit di soci solo
le persone fisiche che partecipano alle attivit sociali sia ricreative che
sportive svolte dallĠassociazione e che ne facciano richiesta e che siano
dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini
sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e
non limitativo una condotta conforme ai principi della lealt, della probit e
della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato allĠattivit sportiva,
con lĠobbligo di astenersi da ogni forma dĠillecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della
dignit, del decoro e del prestigio dellĠassociazione, della Federazione
Italiana dellĠAtletica Leggera e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto
associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Tutti
coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una
domanda su apposito modulo.
La
validit della qualit di socio efficacemente conseguita all'atto di
presentazione della domanda di ammissione pu decadere
a seguito di mancata ratifica della domanda stessa da parte del consiglio
direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione
ammesso appello allĠassemblea generale.
In
caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse
dovranno essere controfirmate dall'esercente la potest parentale. Il genitore
che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei
confronti dellĠassociazione e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dellĠassociato minorenne.
La
quota associativa non pu essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo
5 - Diritti dei soci
Tutti
i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle
assemblee sociali nonch, per i soli maggiorenni,
dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verr automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile
svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore et.
Al
socio maggiorenne altres riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali
allĠinterno dellĠassociazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al
comma 2 del successivo art. 13.
La
qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio
direttivo e la sede sociale, secondo le modalit stabilite nell'apposito regolamento.
Articolo
6 - Decadenza dei soci
I
soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
dimissione volontaria;
morosit protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del
versamento richiesto della quota associativa;
radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti
il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni
ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua
condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
scioglimento dellĠassociazione ai sensi dellĠart. 25 del presente
statuto.
Il provvedimento
di radiazione assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato
dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere
convocato il socio interessato, si proceder in contraddittorio con
lĠinteressato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione
rimane sospeso fino alla data di svolgimento dellĠassemblea.
L'associato
radiato non pu essere pi ammesso.
Articolo
7 - Organi
Gli
organi sociali sono:
l'assemblea generale dei soci;
il presidente;
il consiglio direttivo.
Articolo
8 - Funzionamento dellĠassemblea
L'assemblea
generale dei soci il massimo organo deliberativo dell'associazione ed
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando regolarmente
convocata e costituita rappresenta lĠuniversalit degli associati e le
deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati,
anche se non intervenuti o dissenzienti.
La
convocazione straordinaria dellĠassemblea potr essere richiesta al consiglio
direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle
quote associative allĠatto della richiesta che ne propongono lĠordine del
giorno. In tal caso la convocazione atto dovuto da
parte del consiglio direttivo. La convocazione dellĠassemblea straordinaria
potr essere richiesta anche dalla met pi uno dei componenti il consiglio direttivo.
LĠassemblea
dovr essere convocata presso la sede dellĠassociazione o, comunque, in luogo
idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le
assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di
sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute
allĠassemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
LĠassemblea
nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con
funzione elettiva in ordine alla designazione delle
cariche sociali, fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di
scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
LĠassistenza
del segretario non necessaria quando il verbale dellĠassemblea sia redatto da
un notaio.
Il
presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalit e lĠordine delle votazioni.
Di
ogni assemblea si dovr redigere apposito verbale
firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due
scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con le formalit ritenute pi idonee dal
consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo
9 - Diritti di partecipazione
Potranno
prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i
soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a
provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo
gli associati maggiorenni.
Ogni
socio pu rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non pi di
un associato.
Articolo
10 - Assemblea ordinaria
La
convocazione dell'assemblea ordinaria avverr minimo otto giorni prima mediante
affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o
telegramma. Nella convocazione dellĠassemblea devono essere indicati il giorno,
il luogo e lĠora dellĠadunanza e lĠelenco delle materie da trattare.
L'assemblea
deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e
convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi
dalla chiusura dellĠesercizio sociale per l'approvazione del bilancio
consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
Spetta
all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali
dellĠassociazione nonch in merito allĠapprovazione
dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione
e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dellĠassociazione
che non rientrino nella competenza dellĠassemblea straordinaria e che siano
legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
Articolo
11 - Validit assembleare
L'assemblea
ordinaria validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera
validamente con voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'assemblea
straordinaria in prima convocazione validamente costituita quando sono
presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa
unĠora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea
straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. Ai sensi dellĠarticolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dellĠassociazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli
associati.
Articolo
12 - Assemblea straordinaria
LĠassemblea
straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dellĠadunanza mediante affissione dĠavviso
nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo
posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione
dellĠassemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e lĠora dellĠadunanza
e lĠelenco delle materie da trattare.
LĠassemblea
straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione
dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali
elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il
funzionamento e la gestione dellĠassociazione, scioglimento dellĠassociazione e
modalit di liquidazione.
Articolo
13 - Consiglio direttivo
Il
consiglio direttivo composto da un numero stabilito
dallĠassemblea di 5 o 7 membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea
stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli
incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il
consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i
suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parit prevarr il voto del presidente.
Possono
ricoprire cariche sociali i soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle
quote associative, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilit
previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della
Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o
di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali o enti di
promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi
complessivamente intesi superiori ad un anno.
Il
consiglio direttivo validamente costituito con la presenza della maggioranza
dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
In
caso di parit il voto del presidente determinante
Le
deliberazioni del consiglio, per la loro validit, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le
formalit ritenute pi idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la
massima diffusione.
Articolo
14 - Dimissioni
Nel
caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a
mancare uno o pi consiglieri che non superino la met del consiglio, i
rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del
primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere
non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la met delle
votazioni conseguite dallĠultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi
siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguir carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile
dove si proceder alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in
carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel
caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere
i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino
alla nomina del nuovo presidente che dovr aver luogo alla prima assemblea
utile successiva.
Il
consiglio direttivo dovr considerarsi decaduto e non pi in carica qualora per
dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovr essere convocata immediatamente e senza
ritardo lĠassemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino
alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione
dellĠamministrazione ordinaria dellĠassociazione, le funzioni saranno svolte
dal consiglio direttivo decaduto.
Articolo
15 - Convocazione direttivo
Il
consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga
necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la met dei consiglieri,
senza formalit.
Articolo
16 - Compiti del consiglio direttivo
Sono
compiti del consiglio direttivo:
a)
deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b)
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all'assemblea;
c)
fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto
dei quorum di cui allĠart. 8, comma 2;
d)
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attivit sociale da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e)
adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero
rendere necessari;
f)
attuare le finalit previste dallo statuto e lĠattuazione delle decisioni
dellĠassemblea dei soci.
Articolo
17 - Il presidente
Il
presidente dirige lĠassociazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto
dellĠautonomia degli altri organi sociali, ne il legale rappresentante in
ogni evenienza.
Articolo
18 - Il vicepresidente
Il
vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga
espressamente delegato.
Articolo
19 - Il segretario
Il
segretario d esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio
direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come
tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica
della tenuta dei libri contabili nonch delle riscossioni e dei pagamenti da
effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Articolo
20 - Il rendiconto
Il
consiglio direttivo redige il bilancio dellĠassociazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre allĠapprovazione assembleare.
Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione
economico-finanziaria dellĠassociazione.
Il
bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed
economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della
trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme
alla convocazione dellĠassemblea ordinaria che riporta allĠordine del giorno
lĠapprovazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati, copia del bilancio stesso.
Articolo
21 - Anno sociale
L'anno
sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1Ħ
gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo
22 - Patrimonio
I mezzi
finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal
consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attivit
organizzate dallĠassociazione.
Articolo
23 - Sezioni
LĠassemblea,
nella sessione ordinaria, potr costituire delle sezioni nei luoghi che riterr
pi opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo
24 - Clausola compromissoria
Tutte
le controversie insorgenti tra l'associazione ed i
soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un
collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione
Italiana dellĠAtletica Leggera.
Articolo
25 - Scioglimento
Lo
scioglimento dell'associazione deliberato dall'assemblea generale dei soci,
convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di
almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in
prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei
soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Cos pure
la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per
oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4
dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
L'assemblea,
all'atto di scioglimento dell'associazione, deliberer, sentita l'autorit
preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del
patrimonio dell'associazione.
La
destinazione del patrimonio residuo avverr a favore di altra associazione che
persegua finalit sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla
legge.
Articolo
26 - Norma di rinvio
Per
quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione
Italiana dellĠAtletica Leggera a cui lĠassociazione affiliata e in subordine
le norme del Codice Civile.
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