Statuto dellĠAssociazione Sportiva Dilettantistica

AS.TRA. ROMA

Articolo 1 - Denominazione e Sede

E' costituita in Roma, in via Pietro Cartoni 16, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata: ÒAssociazione Sportiva Dilettantistica AS.TRA.  ROMAÓ.

 

Articolo 1 bis

L'associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonchŽ agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 2 - Scopo

L'associazione  apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dellĠassociazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonchŽ fondi, riserve o capitale

Essa ha per finalitˆ lo sviluppo e la diffusione di attivitˆ sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dellĠAtletica Leggera, con possibilitˆ di estendere la promozione ad altre discipline, comunque intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attivitˆ agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attivitˆ motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica sportiva. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrˆ, tra l'altro, svolgere l'attivitˆ di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina dellĠAtletica Leggera, nonchŽ lo svolgimento di attivitˆ didattica per lĠavvio, lĠaggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede lĠassociazione potrˆ svolgere attivitˆ ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tesserare alla federazione nazionale di appartenenza tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi.

L'associazione  altres“ caratterizzata dalla democraticitˆ della struttura, dallĠuguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettivitˆ e gratuitˆ delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietˆ del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non pu˜ assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attivitˆ.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonchŽ agli statuti e ai regolamenti della federazione e/o dellĠente di promozione sportiva di appartenenza sia nazionale che internazionale e sĠimpegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonchŽ le decisioni che le autoritˆ federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivitˆ sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle societˆ affiliate.

L'associazione sĠimpegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

 

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione  illimitata e la stessa potrˆ essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

 

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualitˆ di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attivitˆ sociali sia ricreative che sportive svolte dallĠassociazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtˆ, della probitˆ e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato allĠattivitˆ sportiva, con lĠobbligo di astenersi da ogni forma dĠillecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignitˆ, del decoro e del prestigio dellĠassociazione, della Federazione Italiana dellĠAtletica Leggera e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validitˆ della qualitˆ di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione pu˜ decadere a seguito di mancata ratifica della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione  ammesso appello allĠassemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestˆ parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dellĠassociazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dellĠassociato minorenne.

La quota associativa non pu˜ essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

Articolo 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonchŽ, per i soli maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrˆ automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore etˆ.

Al socio maggiorenne  altres“ riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali allĠinterno dellĠassociazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalitˆ stabilite nell'apposito regolamento.

 

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

dimissione volontaria;

morositˆ protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

scioglimento dellĠassociazione ai sensi dellĠart. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederˆ in contraddittorio con lĠinteressato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dellĠassemblea.

L'associato radiato non pu˜ essere pi ammesso.

 

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

l'assemblea generale dei soci;

il presidente;

il consiglio direttivo.

 

Articolo 8 - Funzionamento dellĠassemblea

L'assemblea generale dei soci  il massimo organo deliberativo dell'associazione ed  convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando  regolarmente convocata e costituita rappresenta lĠuniversalitˆ degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione straordinaria dellĠassemblea potrˆ essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative allĠatto della richiesta che ne propongono lĠordine del giorno. In tal caso la convocazione  atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dellĠassemblea straordinaria potrˆ essere richiesta anche dalla metˆ pi uno dei componenti il consiglio direttivo.

LĠassemblea dovrˆ essere convocata presso la sede dellĠassociazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute allĠassemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

LĠassemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali,  fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

LĠassistenza del segretario non  necessaria quando il verbale dellĠassemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalitˆ e lĠordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrˆ redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalitˆ ritenute pi idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

 

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio pu˜ rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non pi di un associato.

 

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrˆ minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dellĠassemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e lĠora dellĠadunanza e lĠelenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dellĠesercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dellĠassociazione nonchŽ in merito allĠapprovazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dellĠassociazione che non rientrino nella competenza dellĠassemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

 

Articolo 11 - Validitˆ assembleare

L'assemblea ordinaria  validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione  validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa unĠora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dellĠarticolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dellĠassociazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

 

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

LĠassemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dellĠadunanza mediante affissione dĠavviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dellĠassemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e lĠora dellĠadunanza e lĠelenco delle materie da trattare.

LĠassemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dellĠassociazione, scioglimento dellĠassociazione e modalitˆ di liquidazione.

 

Articolo 13 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo  composto da un numero stabilito dallĠassemblea di 5 o 7 membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di paritˆ prevarrˆ il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilitˆ previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il consiglio direttivo  validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di paritˆ il voto del presidente  determinante

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validitˆ, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalitˆ ritenute pi idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

 

Articolo 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o pi consiglieri che non superino la metˆ del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metˆ delle votazioni conseguite dallĠultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirˆ carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederˆ alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrˆ aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrˆ considerarsi decaduto e non pi in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrˆ essere convocata immediatamente e senza ritardo lĠassemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dellĠamministrazione ordinaria dellĠassociazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

 

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metˆ dei consiglieri, senza formalitˆ.

 

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui allĠart. 8, comma 2;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attivitˆ sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalitˆ previste dallo statuto e lĠattuazione delle decisioni dellĠassemblea dei soci.

 

Articolo 17 - Il presidente

Il presidente dirige lĠassociazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dellĠautonomia degli altri organi sociali, ne  il legale rappresentante in ogni evenienza.

 

Articolo 18 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dˆ esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonchŽ delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

 

Articolo 20 -  Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il bilancio dellĠassociazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre allĠapprovazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dellĠassociazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dellĠassemblea ordinaria che riporta allĠordine del giorno lĠapprovazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

 

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1Ħ gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attivitˆ organizzate dallĠassociazione.

 

Articolo 23 - Sezioni

LĠassemblea, nella sessione ordinaria, potrˆ costituire delle sezioni nei luoghi che riterrˆ pi opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana dellĠAtletica Leggera.

 

Articolo 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione  deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Cos“ pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererˆ, sentita l'autoritˆ preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrˆ a favore di altra associazione che persegua finalitˆ sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana dellĠAtletica Leggera a cui lĠassociazione  affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.